| |
CAMPI
DI INTERVENTO DELLE G.A.V.
Fermo restando che il patrimonio
ambientale d'interesse comprende quello superficiale,
quello ipogeo e quello subacqueo,
i campi di intervento delle G.A.V.
previsti da leggi dello Stato e da leggi della
Regione Toscana nonché da quanto disposto dall'art.
2 - comma 3 - deliberazione G.R.T. 06.04.1998 n.
331, sono:
a) Tutela della risorsa
idrica, marina e delle acque interne.
b) Conservazione della risorsa suolo.
c) Tutela della qualità dell'aria.
d) Conservazione della flora e della vegetazione.
e) Protezione civile e prevenzione degli incendi
boschivi.
f) Tutela della fauna selvatica.
g) Tutela del paesaggio e del patrimonio
culturale diffuso.
h) Controllo dello smaltimento dei rifiuti.
Le G.A.V. svolgono
la loro attività di polizia
amministrativa nell'ambito della
normativa statale e regionale che regolamenta i
campi di intervento citati che trovano
attualmente applicazione nelle seguenti leggi:
- LRT 25/84 - Tutela della
fauna ittica e regolamentazione pesca sportiva
nelle acque interne
- Legge 157/92 - Norme per la protezione della
fauna omeoterma e per il prelievo venatorio
- LRT 3/94 - Recepimento della Legge 157/92
- LRT 3/95 - Tassidermia ed imbalsamazione
- LRT 16/99 - Raccolta e commercio dei funghi
epigei spontanei
- LRT 50/95 - Norme per la raccolta, coltivazione
e commercio dei tartufi freschi
- LRT 43/95 - Norme per la gestione dell'anagrafe
del cane e prevenzione randagismo
- LRT 48/94 - Norme in materia di circolazione
fuori strada per i veicoli a motore
- LRT 39/00 - Legge forestale della Toscana
- LRT 56/00 - Norme per la conservazione e la
tutela degli habitat naturali della flora e fauna
- LRT 49/95 - Norme sui parchi, le riserve
naturali, e le aree naturali protette di
interesse locale
- LRT 5/86 - Disciplina regionale degli scarichi,
delle pubbliche fognature e insediamenti civili
che non recapitano in pubbliche fognature
- D.Lgs 22/97 - Norme in materia di smaltimento
rifiuti (Decreto Ronchi)
- Legge 431/85 - Normativa sui vicoli
paesaggistico-ambientali, ivi compresi gli atti
istitutivi di aree protette statali e regionali.
Rientrerà, ovviamente, nei campi di competenza
delle GAV qualsiasi modifica, integrazione o
sostituzione delle suddette leggi.
Oltre che nell'ambito della normativa statale e
regionale, il potere di accertamento delle GAV è
da estendere a:
- violazioni delle prescrizioni di massima e di
polizia forestale che le Province assumono con
proprio regolamento, i cui estremi dovranno
essere indicati dalle stesse, qualora lo
ritengano opportuno, nell'atto di nomina a G.A.V.;
- violazione alle prescrizioni contenute nelle
ordinanze sindacali emanate ai sensi dell'art. 36
e dell'art. 38, comma secondo, Legge 8.06.1990 n.
142, qualora le stesse prevedano sanzioni
amministrative pecuniarie e comunque siano
finalizzate alla tutela dell'ambiente.
|