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SUPPORTO LEGISLATIVO

 

CAMPI DI INTERVENTO DELLE G.A.V.

Fermo restando che il patrimonio ambientale d'interesse comprende quello superficiale, quello ipogeo e quello subacqueo, i campi di intervento delle G.A.V. previsti da leggi dello Stato e da leggi della Regione Toscana nonché da quanto disposto dall'art. 2 - comma 3 - deliberazione G.R.T. 06.04.1998 n. 331, sono:

a) Tutela della risorsa idrica, marina e delle acque interne.
b) Conservazione della risorsa suolo.
c) Tutela della qualità dell'aria.
d) Conservazione della flora e della vegetazione.
e) Protezione civile e prevenzione degli incendi boschivi.
f) Tutela della fauna selvatica.
g) Tutela del paesaggio e del patrimonio culturale diffuso.
h) Controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Le G.A.V. svolgono la loro attività di polizia amministrativa nell'ambito della normativa statale e regionale che regolamenta i campi di intervento citati che trovano attualmente applicazione nelle seguenti leggi:

- LRT 25/84 - Tutela della fauna ittica e regolamentazione pesca sportiva nelle acque interne
- Legge 157/92 - Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio
- LRT 3/94 - Recepimento della Legge 157/92
- LRT 3/95 - Tassidermia ed imbalsamazione
- LRT 16/99 - Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei
- LRT 50/95 - Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi
- LRT 43/95 - Norme per la gestione dell'anagrafe del cane e prevenzione randagismo
- LRT 48/94 - Norme in materia di circolazione fuori strada per i veicoli a motore
- LRT 39/00 - Legge forestale della Toscana
- LRT 56/00 - Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali della flora e fauna
- LRT 49/95 - Norme sui parchi, le riserve naturali, e le aree naturali protette di interesse locale
- LRT 5/86 - Disciplina regionale degli scarichi, delle pubbliche fognature e insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature
- D.Lgs 22/97 - Norme in materia di smaltimento rifiuti (Decreto Ronchi)
- Legge 431/85 - Normativa sui vicoli paesaggistico-ambientali, ivi compresi gli atti istitutivi di aree protette statali e regionali. Rientrerà, ovviamente, nei campi di competenza delle GAV qualsiasi modifica, integrazione o sostituzione delle suddette leggi.
Oltre che nell'ambito della normativa statale e regionale, il potere di accertamento delle GAV è da estendere a:     
- violazioni delle prescrizioni di massima e di polizia forestale che le Province assumono con proprio regolamento, i cui estremi dovranno essere indicati dalle stesse, qualora lo ritengano opportuno, nell'atto di nomina a G.A.V.;
- violazione alle prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali emanate ai sensi dell'art. 36 e dell'art. 38, comma secondo, Legge 8.06.1990 n. 142, qualora le stesse prevedano sanzioni amministrative pecuniarie e comunque siano finalizzate alla tutela dell'amb
iente.